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[1]Il contingentamento della produzione delle miniere di zolfo e' abolito.

[2]Per un periodo di dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1° agosto 1940-XVIII-31 luglio 1941-XIX, l'Ente Zolfi Italiani e' autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi che saranno messi a sua disposizione dai produttori.

[3]La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo per ciascun esercizio sara' stabilita entro il precedente mese di giugno con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze e su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

[4]Se il ricavo netto definitivo per tonnellata risultante dai bilanci annuali dell'Ente sara' inferiore al prezzo minimo garantito, la differenza sara' a carico dello Stato.

[5]Per l'esercizio 1939-40 l'Ente e' parimenti autorizzato a garantire, con le modalita' previste nel presente articolo e nella misura che sara' stabilita entro il mese di marzo 1940-XVIII la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 7 febbraio 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art3 · fonte del testo