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[1]Il contingentamento della produzione delle miniere di zolfo e' abolito.
[2]Per un periodo di dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1° agosto 1940-XVIII-31 luglio 1941-XIX, l'Ente Zolfi Italiani e' autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi che saranno messi a sua disposizione dai produttori. 2 ((La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sara' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi italiani)). 2
[3]Se il ricavo netto definitivo per tonnellata risultante dai bilanci annuali dell'Ente sara' inferiore al prezzo minimo garantito, la differenza sara' a carico dello Stato.
[4]Per l'esercizio 1939-40 l'Ente e' parimenti autorizzato a garantire, con le modalita' previste nel presente articolo e nella misura che sara' stabilita entro il mese di marzo 1940-XVIII la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1950, n. 1137
2La L. 28 dicembre 1950, n. 1137 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente Zolfi italiani e' autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, e' prorogato sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 agosto 1950.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008
