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[1]Il contingentamento della produzione delle miniere di zolfo e' abolito.

[2]Per un periodo di dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1° agosto 1940-XVIII-31 luglio 1941-XIX, l'Ente Zolfi Italiani e' autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi che saranno messi a sua disposizione dai produttori. 2 ((La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sara' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi italiani)). 2

[3]Se il ricavo netto definitivo per tonnellata risultante dai bilanci annuali dell'Ente sara' inferiore al prezzo minimo garantito, la differenza sara' a carico dello Stato.

[4]Per l'esercizio 1939-40 l'Ente e' parimenti autorizzato a garantire, con le modalita' previste nel presente articolo e nella misura che sara' stabilita entro il mese di marzo 1940-XVIII la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 1950, n. 1137

2

La L. 28 dicembre 1950, n. 1137 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente Zolfi italiani e' autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, e' prorogato sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 agosto 1950.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1940 al 7 febbraio 1951. 16 parole tolte, 9 parole aggiunte.

La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo tolto: per ciascun esercizio sara' stabilita entro il precedente mese di giugno aggiunto: sara' stabilita con decreto del Ministro per tolto: le corporazioni aggiunto: l'industria e commercio di concerto con il Ministro per tolto: le finanze e aggiunto: il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente aggiunto: Zolfi italiani.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1950, n. 1137

    La L. 28 dicembre 1950, n. 1137 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente Zolfi italiani e' autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, e' prorogato sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 agosto 1950.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art3 · fonte del testo