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Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6. Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

Testo in vigore dal 30 marzo 1951 al 28 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:1951-03-03;178~art4 · fonte del testo