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((Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:
- a)da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;
- b)da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento. L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale)).
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965
