Il conto individuale dell'iscritto al quale spetti il trattamento eccezionale di previdenza e' aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1932 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero. Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991)) Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennita' di contingenza.
Testo vigente dal 22 settembre 1956
