Il conto individuale dell'iscritto al quale spetti il trattamento eccezionale di previdenza e' aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1932 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero. Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991)) Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennita' di contingenza.

Testo vigente dal 22 settembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 24 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno. tolto: Se per l'iscritto al compimento del 75° anno di eta' continua nell'esercizio professionale sono detratte tante quote quanti sono gli anni interi dell'ulteriore esercizio. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991 Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennita' di contingenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art58 · fonte del testo