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Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non e' subordinato alla cancellazione dagli albi forensi. La pensione e' rivedibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art33 · fonte del testo