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((Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non e' subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale)). La pensione e' rivedibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.
Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963
