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((Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non e' subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale)). La pensione e' rivedibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 27 parole aggiunte.

Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non e' subordinato alla cancellazione dagli albi forensiaggiunto: , ed e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale. La pensione e' rivedibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art33 · fonte del testo