Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 1 agosto 1965
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 1 agosto 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 5 luglio 1965, n. 798
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art34 · fonte del testo