((Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato)).

Testo vigente dal 11 aprile 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 12 parole tolte, 14 parole aggiunte.

tolto: Agliaggiunto: Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti tolto: ed ai loro familiari si applicano aggiunto: e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento tolto: ed alla cessione aggiunto: e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti tolto: dalla Amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art47 · fonte del testo