Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. Leggi il testo vigente →

Agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione le disposizioni vigenti per i dipendenti dalla Amministrazione dello Stato.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art47 · fonte del testo