Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 38 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Alla data di cancellazione dagli albi il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art46 · fonte del testo