Articolo abrogato dalla l. 31 luglio 1956, n. 991.
Abrogato dal 22 settembre 1956
Articolo abrogato dalla l. 31 luglio 1956, n. 991.
Abrogato dal 22 settembre 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 69 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli iscritti all'Ente di previdenza, i quali non possono o non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 possono richiedere al compimento del 70° anno di eta' la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dal l'Ente di previdenza aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art59 · fonte del testo