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Gli iscritti all'Ente di previdenza, i quali non possono o non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 possono richiedere al compimento del 70° anno di eta' la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dal l'Ente di previdenza aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956
