Il Comitato dei delegati puo', con le modalita' ed i limiti stabiliti nell'art. 42, disporre l'integrazione degli assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'indennita' di contingenza.
Testo vigente dal 19 gennaio 1952
