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Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' corrisposto in base al reddito professionale nella misura stabilita nella allegata tabella A, e non potra' mai essere inferiore alla differenza fra la somma di L. 24.000 e la quota annua determinata dall'articolo 41. Qualora il contributo, determinato in base al reddito professionale per ricchezza mobile, sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza e' assegnata al fondo annuale di riserva. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la giustizia, e' compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di riversibilita'.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 23 marzo 1963
