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((Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilita'. Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, e' stabilito come segue: Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unita' immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano. Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entita', non soggette al rilascio di certificato di abitabilita' o agibilita' o di uso. Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali. Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali. Per oli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verra' applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive, la marca verra' applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri. Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa, applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, e' tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale. Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche)).

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 1 marzo 1967

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 23 marzo 1963. 114 parole tolte, 260 parole aggiunte.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' corrisposto tolto: in base al reddito professionale nella misura stabilita nella allegata tabella A, e non potra' mai essere inferiore alla differenza fra la somma di L. 24.000 e la quota annua determinata dall'articolo 41. Qualora il contributo, determinato in base al reddito professionale per ricchezza mobile, sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza e' assegnata al fondo annuale di riserva. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la giustizia, e' compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di riversibilita' aggiunto: da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilita'. Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, e' stabilito come segue: Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unita' immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano. Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entita', non soggette al rilascio di certificato di abitabilita' o agibilita' o di uso. Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali. Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali. Per oli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verra' applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive, la marca verra' applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri. Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa, applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, e' tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale. Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art18 · fonte del testo