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L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo prima del conseguito diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale, purche' siano trascorsi almeno tre anni dalla iscrizione alla Cassa. Nel caso che non sia trascorso tale termine, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art33 · fonte del testo