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Qualora l'iscritto muoia prima di aver conseguito il diritto a pensione, la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi, ed in caso di loro mancanza, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso che il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000, la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio del collegio provinciale o circondariale sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio deve darne comunicazione agli interessati perche' possano presentare, entro il termine di un mese, le loro controdeduzioni, che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art34 · fonte del testo