Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di eta', possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966.000 versando, per il numero degli anni indicati nell'allegata tabella I, i contributi ivi stabiliti in relazione all'eta'. I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano un'eta' superiore a 50 anni ed inferiore ai 61, possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire all'eta' di 70 anni la liquidazione di una pensione di lire 180.000 o il pagamento del capitale corrispondente di lire 1.235.342, versando, per il numero degli anni indicati nell'allegata tabella I, i contributi ivi stabiliti in relazione all'eta'. Sia l'assegno di pensione che il corrispondente capitale e' aumentabile con i versamenti volontari e con l'indennita' di contingenza prevista dall'art. 32. Il diritto di riscatto spetta solo ai geometri che da almeno venti anni siano iscritti negli albi e deve essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. La liquidazione della pensione o del corrispondente capitale e' subordinata alla corresponsione regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive. L'iscritto che si e' avvalso del diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di eta', ha diritto di conseguire la liquidazione del conto individuale e la restituzione della quota suppletiva versata con gli interessi maturati. In caso di morte precedente a che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto con i relativi interessi sono devolute a favore degli eredi. Dopo il primo bilancio tecnico sara' stabilita la tabella delle quote di integrazione per la riversibilita' della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art45 · fonte del testo