Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1971 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →
L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo. La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.2 Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso. Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1970, n. 1140
2La L. 23 dicembre 1970, n. 1140, ha disposto (con l'art.2, comma 3) che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso"."
Testo in vigore dal 16 gennaio 1971 al 1 gennaio 1992
