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Il Comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli Iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 75, o frazione di 75 non inferiore a 40, ragionieri e periti commerciali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti all'albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni. Se gli Iscritti sono meno di 40, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'albo di altro Collegio professionale dei ragionieri e periti commerciali - avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti - con i quali possano raggiungere complessivamente 75 unita', o frazione di 75 non inferiore a 40, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei Collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi albi professionali almeno trenta giorni prima della data suddetta. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento, per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.
Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 1 gennaio 1992
