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A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 inclusi, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipati.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957
