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((a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1961-65)) inclusi, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipati.
Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
