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La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facolta':
- a)di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'art. 10, per operazioni di provvista di fondo da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonche' presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;
- b)di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera a) dell'art. 11. Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro. La Cassa e' inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento: 1° ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; 2° a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalita' di cui al precedente n. 1.1 Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre. Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale. Gli enti di qualsiasi natura esercente il credito e le assicurazioni, nonche' gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilita' in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali. Salvo quanto disposto dal successivo art. 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 marzo 1952, n. 166
1La L. 22 marzo 1952, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "in deroga al terzo comma dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti - ferma l'osservanza delle modalita' previste al n. 2 dell'articolo medesimo - anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera a) dell'art. 11 della legge medesima".
Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 16 dicembre 2010
