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Qualora la Cassa, alla fine del decennio, non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 1000 miliardi di lire, la differenza sara' corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art18 · fonte del testo