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Qualora la Cassa, ((alla fine del quindicennio)), non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 1000 miliardi di lire, la differenza sara' corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 luglio 1957, n. 634
5La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "l'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire"
Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 20 agosto 1959
