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Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 luglio 1957, n. 634
5La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "l'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire".
L. 30 luglio 1959, n. 623
7La L. 30 luglio 1959, n. 623 ha disposto (con l'art. 22) che "in aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 21".
L. 29 luglio 1957, n. 634 come modificato dalla L. 24 luglio 1959, n. 622
5aLa L. 29 luglio 1957, n. 634 come modificato dalla L. 24 luglio 1959, n. 622 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "la dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dal l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aumentata da lire 2.040 miliardi a lire 2.069 miliardi."
Testo in vigore dal 3 settembre 1959 al 16 dicembre 2010
