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Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 e' costituita, con sede in Roma, la "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalita' giuridica.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art2 · fonte del testo