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La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo, territorio facente parte dei comuprensori.9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 giugno 1965, n. 717
9La L. 26 giugno 1965, n. 717 ha disposto (con l'art. 2) che "per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al 31 dicembre 1980".
Testo in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
