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La Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne da' la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonche' agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria. E' vietato la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente. Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa puo' anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato. Per le opere che non siano eseguite con le modalita' di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi. Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art8 · fonte del testo