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((la Cassa puo' affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne da' la concessione)) ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonche' agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria. E' vietato la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente. Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa puo' anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato. Per le opere che non siano eseguite con le modalita' di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi. Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
