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[1]L'indennita' di cui all'art. 1 e' dovuta ai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla Cassa sottufficiali, che cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a pensione vitalizia ed e' corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

[2]In caso di morte in servizio del sottufficiale, l'indennita' supplementare a lui spettante e' corrisposta alla vedova od agli orfani minorenni o, in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Testo in vigore dal 3 luglio 1939 al 15 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art6 · fonte del testo