Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'indennita' di cui all'art. 1 e' dovuta ai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla Cassa sottufficiali, che cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a pensione vitalizia ed e' corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

[2]((La predetta indennita' e', altresi', dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed e' corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo)).1

[3]In caso di morte in servizio del sottufficiale, l'indennita' supplementare a lui spettante e' corrisposta alla vedova od agli orfani minorenni o, in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 aprile 1990, n. 88

1

La L. 9 aprile 1990, n. 88 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I benefici di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 ottobre 1986".

Testo in vigore dal 15 maggio 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1939 al 15 maggio 1990. 55 parole aggiunte.

aggiunto: La predetta indennita' e', altresi', dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed e' corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 aprile 1990, n. 88

    La L. 9 aprile 1990, n. 88 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I benefici di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 ottobre 1986".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art6 · fonte del testo