Provvedimento abrogato dal d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1939 al 9 ottobre 2010. 66 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'indennita' supplementare e' pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo o paga annua lorda di diritto ragguagliati ad anno, quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.
tolto: Il periodo di iscrizione alla Cassa sottufficiali trascorse nelle posizioni o nelle condizioni che importino sospensioni dell'intero stipendio o paga non e' computato ai fini delle liquidazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.GS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art8 · fonte del testo