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[1]L'indennita' supplementare e' pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo o paga annua lorda di diritto ragguagliati ad anno, quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.

[2]Il periodo di iscrizione alla Cassa sottufficiali trascorse nelle posizioni o nelle condizioni che importino sospensioni dell'intero stipendio o paga non e' computato ai fini delle liquidazione.

Testo in vigore dal 3 luglio 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art8 · fonte del testo