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I limiti e la misura dell'indennita' supplementare potranno essere variati dal Ministro per l'aeronautica in relazione alle disponibilita' del bilancio ed agli oneri prevedibili in futuro, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa sottufficiali.
Testo in vigore dal 3 luglio 1939 al 9 ottobre 2010
