Alla copertura della maggiore spesa di complessive lire due milioni annue derivante dalla presente legge, sara' provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione per un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica, istruzione per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;22~art5 · fonte del testo