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Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Pisa ed il Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa, di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 135, da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere. La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un decennio e potra' essere rinnovata per uguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza, si intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.
Testo in vigore dal 28 giugno 1955 al 31 marzo 1982
