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Fermo restando il disposto dell'art. 2777 del Codice civile, il credito dello Stato per il tributo e i diritti previsti dalla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro credito, sulla installazione in genere e sul materiale mobile esistente negli impianti di cui al precedente art. 3 e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art20 · fonte del testo