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Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, e' punito con l'ammenda fino a lire 50.000. Con la stessa pena e' punito chiunque rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilita' prescritte o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali della fabbrica.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art25 · fonte del testo