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L'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art32 · fonte del testo