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Nella prima applicazione della presente legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2. Tale facolta' va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della sanita' saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalita' e procedure, e saranno altresi' emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonche' quelle attinenti alla reiscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri. All'Albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100 (in G.U. 1a s.s. 15/03/1989, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 20, "nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l' iscrizione all' albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l' iscrizione all' albo dei medici chirurghi cosi' come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione".
Testo in vigore dal 16 marzo 1989 al 29 ottobre 2003
