[1]I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.
[2]Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente autorita' di pubblica sicurezza. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147
4Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 76, comma 7) che e' soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.
Testo vigente dal 14 settembre 2012
