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[1]I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.
[2]Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1942 al 14 settembre 2012
