[1]Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sara' istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verra' costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:

  • a)un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;
  • b)un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;
  • c)un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e di spedizione;
  • d)un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

[2]La presidenza della Commissione sara' assunta dal rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni assumera' le funzioni di segretario.

[3]In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potra', a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art9 · fonte del testo