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Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. u' Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  • a)aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
  • b)aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
  • c)aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 14 giugno 2012

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2000 al 8 maggio 2010. 123 parole tolte, 334 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

tolto: a) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

tolto: b) certificato di buona condotta civile, morale e politica.

tolto: Il richiedente dovra' comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacita' finanziaria e attitudine tecnica.

tolto: Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potra' iniziare l'attivita' di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai commaa),b),c), f) ed h) dell'art. 4.

tolto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558aggiunto: Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. u' Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

aggiunto: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

aggiunto: b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art6 · fonte del testo