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[1]Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

  • a)certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
  • b)certificato di buona condotta civile, morale e politica.

[2]Il richiedente dovra' comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacita' finanziaria e attitudine tecnica.

[3]Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potra' iniziare l'attivita' di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma a), b), c), f) ed h) dell'art. 4.

[4]Per le ditte o societa' estere, o comunque, per le imprese rappresentate da stranieri, il richiedente, oltre il certificato generale del casellario giudiziario e i documenti di cui innanzi da presentarsi insieme alla domanda di iscrizione, dovra' esibire il nulla osta del Ministero dell'interno.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1942 al 6 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art6 · fonte del testo