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[1]Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

  • a)certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
  • b)certificato di buona condotta civile, morale e politica.

[2]Il richiedente dovra' comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacita' finanziaria e attitudine tecnica.

[3]Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potra' iniziare l'attivita' di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma a), b), c), f) ed h) dell'art. 4.

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)).

Testo in vigore dal 6 dicembre 2000 al 8 maggio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1942 al 6 dicembre 2000. 44 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per le ditte o societa' estere, o comunque, per le imprese rappresentate da stranieri, il richiedente, oltre il certificato generale del casellario giudiziario e i documenti di cui innanzi da presentarsi insieme alla domanda di iscrizione, dovra' esibire il nulla osta del Ministero dell'internoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art6 · fonte del testo