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[1]Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:
- a)certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
- b)certificato di buona condotta civile, morale e politica.
[2]Il richiedente dovra' comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacita' finanziaria e attitudine tecnica.
[3]Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potra' iniziare l'attivita' di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma a), b), c), f) ed h) dell'art. 4.
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)).
Testo in vigore dal 6 dicembre 2000 al 8 maggio 2010
