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Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:
- a)nelle Facolta' nelle quali vi siano uno o piu' corsi di laurea e uno o piu' corsi di diploma, in ciascun corso di laurea e di diploma, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea e del diploma, aumentato di due;
- b)nelle Facolta', nelle quali vi siano corsi di laurea con piu' indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);
- c)nelle Facolta' nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero. Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo. Gli incarichi conferiti per materie di insegnamento a scelta dello studente la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati, sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui al primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008
