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Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

  • a)nelle Facolta' nelle quali vi siano uno o piu' corsi di laurea e uno o piu' corsi di diploma, in ciascun corso di laurea e di diploma, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea e del diploma, aumentato di due;
  • b)nelle Facolta', nelle quali vi siano corsi di laurea con piu' indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);
  • c)nelle Facolta' nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero. Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo. Gli incarichi conferiti per materie di insegnamento a scelta dello studente la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati, sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 41/1977

    Questione infondata
    20 gennaio 1977

    È vero che l'art. 11, comma primo, della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (Nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario), stabilendo il numero massimo degli incarichi universitari retribuiti conferibili, presuppone ed autorizza (in connessione con gli artt. 9 del r.d. n. 1071 del 1935; 21, comma nono, della legge n. 311 del 1958; e 12 della legge n. 62 del 1967) l'esplicazione di attività di insegnamento universitario senza retribuzione, e che le mansioni svolte dall'incaricato a titolo gratuito sono le stesse che esplica l'incaricato retribuito, e che identica è anche la complessa disciplina dei rispettivi rapporti (art. 2 r.d.l. 1946, n. 534); ma ciò non pertanto resta giustificata la possibilità di incarichi non retribuiti, attesa la libera scelta dell'interessato che richiede l'incarico in quanto gli consente larghi margini di autonomia per lo svolgimento di altre attività professionali che vengono agevolate dal prestigio che ne deriva (suscettibile di tradursi in concreti vantaggi), e poi perché, a prescindere dalla prospettiva di un inquadramento definitivo nei ruoli universitari, si ripromette attraverso le attività di insegnamento e di ricerca l'acquisizione di elementi di miglioramento ed affinamento delle attitudini e qualità scientifiche. Non è quindi fondata - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - la questione di legittimità costituzionale della sopraindicata disposizione, nel punto in cui implicitamente consente il conferimento di incarichi senza retribuzione.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 11 Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari · Art. 3 Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilita' per gli anni 1964 e 1965

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art11 · fonte del testo