Istituzione di nuove universita'

Art. 1 — Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove universita

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Il piano quadriennale di sviluppo della universita', di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'istituzione di nuove universita' statali e di nuove facolta' e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle universita' statali gia' esistenti puo' essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti. Le proposte di istituzione di nuove universita' statali saranno dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente all'istituzione di universita' nelle aree del territorio nazionale che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle universita' troppo affollate. Ogni universita' non puo', di regola, avere piu' di 40.000 studenti. L'istituzione di nuove facolta' o corsi di laurea presso universita' statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e' proposta dall'universita' interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in conformita' del piano quadriennale di cui al primo comma. Il riconoscimento ad universita' non statali della facolta' di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, puo' avvenire solo con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni dell'universita' non statale ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale. Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al presente articolo sara' prioritariamente considerata la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Puglia.

Testo in vigore dal 23 agosto 1982 al 4 marzo 1998

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